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Villa Frattini – Fiorentini attraverso una “storia” di disattenzioni

Le proposte di Brain

L’azione immediata che richiediamo è quella che il sito diventi un “Monumento Naturale” tutelando così un’area di notevole interesse storico e naturalistico per l’intero comprensorio.

Villa Fiorentini, le sue strutture i suoi ettari di verde li immaginiamo come un luogo pubblico, che possa appartenere alla comunità. Un luogo che, con il complesso scolastico adiacente, vada ad inserirsi in un progetto di valorizzazione attraverso centri ricerca, orto botanico, percorsi naturalistici e olfattivi (anche per le persone con disabilità) e una vera e propria porta d’ingresso per il comprensorio dei Monti Prenestini.

Una porta inserita all’interno del percorso dei Giganti dell’acqua che va strutturandosi e che collegherebbe Palestrina con Villa Adriana passando attraverso una serie di borghi (Gallicano Nel Lazio, San Gregorio da Sassola, Poli ecc.) e bellezze storiche naturalistiche come i valloni dell’Agro Tiburtino Prenestino dove sono presenti importantissime opere idrauliche di epoca romana.

[1] Tomassi P., Un passo dietro l’altro per le vie di Palestrina. Curiosità, aneddoti, ricordi ed immagini di una città millenaria. Circolo Culturale “R. Simeoni”. Pag 226

[2] https://montiprenestini.info/omaggio-alla-femminilita-dieci-donne-che-hanno-segnato-la-storia-nei-monti-prenestini/ consultato in data 12 luglio 2020

A  Palestrina c’è un luogo che negli ultimi secoli ha assunto per la sua importanza storica e ambientale, un ruolo di notevole interesse sociale e culturale. Villa Frattini-Fiorentini oggi in una situazione di notevole degrado ha vissuto negli anni passati di uno splendore che travalicava i confini comunali, fino ad essere stata considerata un bene da sottoporre ad una serie di vincoli puntuali.

Il vasto parco e la villa, esistente in via Pedemontana, risalgono a primi anni dell’Ottocento. Il proprietario era l’archeologo Candido Maria Frattini, un valido professionista, molto vicino a Pio IX; si spiega così la quantità di reperti archeologici che adornavano il parco e le facciate della villa. Aveva sposato una Vannutelli di Genazzano.

Sua figlia Chiara, quando il padre decise di vendere tutto alla famiglia Fiorentini di Palestrina si trasferì con i genitori a Roma nel Palazzo Odescalchi, ma spesso tornava a Palestrina ospite della sorella Maria Antonietta Frattini che aveva sposato Francesco Mencacci che portò in dote il palazzo sito al corso Pierluigi, recentemente ricostruito in piazza della Liberazione.

Chiara appassionata ricercatrice di opere d’arte e di una ricchissima collezione di quadri, dopo la sua morte donò tutto all’Accademia di San Luca. Tutto il possedimento passò, poi, ai Giuliani di Paliano, grandi possidenti agrari che, successivamente rivendettero a una società.

 

Il Paradiso. Nel bellissimo parco di Villa Frattini-Fiorentini, tra vegetazione di ogni tipo, nell’800 era stata creata una zona soprelevata, denominata “il Paradiso”. Per ornarla furono inseriti busti marmorei d’epoca romana e moltissime iscrizioni che ricordavano personaggi famosi. Negli ultimi anni, però, continui atti vandalici hanno completamente distrutto questa raccolta privata, unica, per quei tempi a Palestrina.[1]

 

Dopo il rinnovamento urbanistico della città iniziarono a venire i villeggianti. Il meritato riposo era appannaggio soltanto dell’aristocrazia che, vivendo di rendita, poteva con tutta tranquillità recarsi nei castelli e nei confortevoli casolari di campagna. Un cronista dell’epoca notò che la folta comitiva di villeggianti di Palestrina, la mattina sostava nel boschetto comunale, o raggiungevano la benefica e salutare Fonte Ceciliana, oppure s’immergevano tra i viali ombrosi di Villa Fratti

 

CHIARA FRATTINI, 1921

“Sono Chiara Frattini, figlia di Candido e Maria Frattini, proprietario della villa omonima. Non sono fatta per la vita di provincia, e quando mio padre decise di vendere le proprietà in Palestrina, ho accettato la cosa di buon grado.

Risiedo abitualmente a Roma nel Palazzo Odescalchi, ma vengo spesso a Palestrina ospite di mia sorella Maria Antonietta che ha sposato Francesco Mencacci.

Sono appassionata ricercatrice di opere d’arte e la mia ricchissima collezione di quadri andrà, alla mia morte, all’Accademia di san Luca.In estate, ricordo, la verdeggiante villa adornata di lauri, iscrizioni antiche e di un meraviglioso viale di cipressi. Nel bellissimo parco tra vegetazioni di ogni tipo, nel secolo scorso, in una zona soprelevata era stata creata una zona denominata il “Paradiso”. Per ornarla vi furono inseriti busti marmorei d’epoca romana e moltissime iscrizioni che ricordano personaggi famosi. Nel periodo estivo la borghesia romana veniva a Palestrina per respirare l’aria “frizzantina” e i meravigliosi tramonti descritti da moltissimi viaggiatori romantici.I villeggianti romani spesso venivano da noi per godere il fresco degli alberi, attratti dal canto degli uccelli e dai gustosi picnic che preparavamo.”

Ha ragione il nostro contemporaneo poeta dialettale Antonio Pinci che gli dedicò questa poesia:

Se sa: però ce vienno a Palestrina

L’istate li signuri a villeggia’;

Ce troveno lo fresco e n’aria fina,

Che sse sso’ mmuorti li fa remmiva’…

Ariveno, che fanno qua’ decina;

Nicci, rancati… stanno pe’ spira’;

Con puo’ de giorni rizzeno la schina,

Se fanno comme ppuorchi da ccora’.

Li vè ‘na fame!… e mmagneno, perdia.

Ppiù cciccia, ppiù salame e ppiù presutto;

All’ova, può, ce ve la carestia.

Pollastri, vino bbuono: ‘nsomma tutto:

Se strozzeno ppiù robba ssi romani…

Te fanno, caro mio, n’cacchia le mani!…[2]

 

Quadro legislativo Villa Fiorentini

LEGGE 20 giugno 1909, n. 364

Le antichità e le belle arti. (009U0364) (GU n.150 del 28-6-1909 )

note:

Entrata in vigore del provvedimento: 13/07/1909

 

Art. 5.

Colui che come proprietario o per semplice titolo di possesso detenga una delle cose di cui all’art. 1, della quale l’autorita’ gli abbia notificato, nelle forme che saranno stabilite dal regolamento, l’importante interesse, non puo’ trasmetterne la proprieta’ o dimetterne il possesso senza farne denuncia al Ministero della pubblica istruzione.

 

Art. 6.

Il Governo avrà il diritto di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nel contratto di alienazione. Questo diritto dovrà essere esercitato entro due mesi dalla data della denuncia; il termine potrà essere prorogato fino a quattro mesi quando per la simultanea offerta di più cose il Governo non abbia in pronto le somme necessarie agli acquisti. Durante questo tempo il contratto rimane sottoposto alla condizione risolutiva dell’esercizio del diritto di prelazione e l’alienante non potrà effettuare la tradizione della cosa.

 

Art. 7.

Le cose di che all’art. 5, siano mobili o immobili, qualora deteriorino o presentino pericolo di deterioramento e il proprietario non provveda ai necessari restauri in un termine assegnatogli dal Ministero dell’istruzione pubblica, potranno essere espropriate. Il diritto di tale espropriazione spetterà oltre che allo Stato, alle Provincie ed ai Comuni, anche agli enti che abbiano personalità giuridica e si propongano la conservazione di tutte le cose in Italia, ai fini della cultura e del godimento pubblico.

 

Art. 12.

Le cose previste nell’art. 2 non potranno essere demolite, rimosse, modificate, ne’ restaurate senza l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. Contro il rifiuto dell’autorizzazione e’ dato ricorso all’autorità giudiziaria.

 

Art. 14.

Nei Comuni, nei quali si trovano cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, possono essere prescritte, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni, piani regolatori, le distanze, le misure e le altre norme necessarie allo scopo che le nuove opere non danneggino la prospettiva o la luce richiesta dai monumenti stessi.

 

Art. 29.

Le alienazioni, fatte contro i divieti contenuti nella presente legge, sono nulle di pieno diritto.

 

Art. 31.

L’omissione della denuncia di cui all’art. 5 o la violazione delle disposizioni di cui al secondo comma dell’art. 6 sono punite con multa da 500 a 10,000 lire.

 

Art. 34.

Alle violazioni degli articoli 12 e 13 e’ applicabile la multa indicata nell’art. 31. Se il danno e’ in tutto o in parte irreparabile il trasgressore dovra’ pagare un’indennità equivalente al valore della cosa perduta od alla diminuzione del suo valore.

 

Art. 37.

Alle pene di cui agli articoli 30 e 31 soggiace altresi’ il compratore quando sia a conoscenza dei divieti quivi menzionati. Se il fatto e’ imputabile a piu’ persone, queste sono tenute in solido al pagamento dell’indennità. Qualora per lo stesso fatto si incorra anche in sanzioni penali stabilite da altre leggi, si applicano le disposizioni di cui all’art. 77 del Codice penale.

 

 

Legge 23 giugno 1912, n. 688

PORTANTE MODIFICAZIONI

ALLA LEGGE 20 GIUGNO 1909, n. 364, PER LE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

(G.U. 8 luglio 1912, n. 160)

 

Art. 1

Le disposizioni della legge 20 giugno 1909, n. 364, sono applicabili anche alle ville, ai parchi ed ai giardini che abbiano interesse storico o artistico.

 

Art. 2

Alle violazioni dell’art. 14 della legge 20 giugno 1909, n. 364, sono applicabili le pene di cui all’art. 34 della legge medesima.

 

Art. 3

All’art. 14 della legge 20 giugno 1909, n. 364, è sostituito l’articolo seguente:

“NEI LUOGHI NEI QUALI SI TROVANO MONUMENTI O COSE IMMOBILI SOGGETTE ALLE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE LEGGE, NEI CASI DI NUOVE COSTRUZIONI, RICOSTRUZIONI ED ATTUAZIONE DI PIANI REGOLATORI, POSSONO ESSERE PRESCRITTE DALL’AUTORITÀ GOVERNATIVA LE DISTANZE, LE MISURE E LE ALTRE NORME NECESSARIE, AFFINCHÉ LE NUOVE OPERE NON DANNEGGINO LA PROSPETTIVA E LA LUCE RICHIESTA DAI MONUMENTI STESSI.“.

 

Relazione Paesaggistica – firmata dal dott. Bertuccioli Fausto

Livelli di tutela operanti nel contesto paesaggistico e nell’area di intervento.

In riferimento al PTP, l’area ricade nell’ambito 9, per il quale si devono rammentare i seguenti

Articoli:

Art. 11 Protezione delle aree di interesse archeologico

  1. Ai sensi dell’articolo 82, quinto comma, lettera m), del d.p.r. 615/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico le zone

di interesse archeologico. II vincolo di CiJi al presente comma non si applica alle zone A, B e — limitatamente alle porti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione — elle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 2/4/1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell’articolo 18 dello legge 22/10/1971, n. 865. Ai fini delle suddette verifiche urbanistiche si fa riferimento agli strumenti urbanistici e/o alle perimetrazioni vigenti anteriormente al 7/9/85, data di entrata in vigore della 1. 8/8/85 n.431.

  1. Sono qualificate zone di interesse archeologico, ai sensi al comma 1, quelle aree in cui siano presenti resti archeologici o paleontologici anche non emergenti che comunque costituiscono parte integrante del territorio e lo connotino come meritevole di tutela per la proprio attitudine alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico.
  2. Per le aree individuate dal presente PTP nonché per quelle individuate con provvedimento dell’amministrazione competente anche successivamente all’approvazione dello stesso, ogni modifica allo stato dei luoghi è subordinata alle procedure di cui all’orticolo 7 della 1. 1497/1939 ed al preventivo parere dello competente Soprintendenzo archeologico da rendersi prima del rilascio delle concessioni edilizie.
  3. Per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell’articolo 7 della L 1497/1939, nonché per la redazione degli

strumenti urbanistici, costituiscono riferimento le seguenti norme specifiche di salvaguardia e di tutela.

(1) è obbligatorio mantenere una fascia di rispetto dai singoli beni archeologici come determinata dal presente

PTP o, in carenza, da determinarsi dalla Regione sullo base del parere della competente Soprintendenza

archeologica di cui al cornino 3;

  1. h) sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di ordinaria e straordinoria manutenzione, risanamento, recupero statico e igienico e restauro conservativo a condizione che, qualora comportino un’alterazione dello stato dei luoghi, venga redatto atto d’obbligo unilaterale che preveda la disponibilità ad effettuare scavi e ricerche archeologiche sull’area;
  2. t) per le nuove costruzioni nonché per l’ampliamento eventuale di quelle esistenti si applica la normativa relativa alle classificazioni per zone ove previste dai presente PTP ; /n ogni caso l’eventuale autorizzazione e l’ubicazione di nuovi manufatti è condizionata al risultato dei saggi e degli scavi preventivi effettuati dal richiedente sotto la supervisione della Soprintendenza archeologica competente.

Art. 12 Interventi su ville, parchi e giardini storici

  1. Ai sensi dell’articolo 1, numero 2, della i. 1497/1939 sono vincolati le ville, i giardini e i parchi che, non

contemplati dalle leggi per la tutelo delle cose di interesse artistico e storico, si distinguono per la loro non comune bellezza.

Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano le ville, i parchi ed i giardini che, all’interno dei provvedimenti di vincolo, siano menzionati isolatamente o in relazione ad un contesto paesistico più ampio, connotino il paesaggio o presen tino un interesse pubblico per il valore storico e artistico delle composizioni architettoniche e vegetali.

  1. Gli interventi ammessi sui beni di cui al corrano 2 possono riguardare esclusivamente la conservazione, la manutenzione ed il restauro.
  2. Af fini della valutazione di compatibilità paesistico per lf rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell’articolo 7 della 1497/1939, i progetti sono corredati di una relazione sui criteri di intervento confarmi ai principi ed alle prescrizioni contenute nella Carta del Restauro del 1964 e nella circolare dei Ministero della Pubblica istruzione 6 aprile 1972, n. 117.

In riferimento a quanto dettato dal nuovo Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi dell’art. 21, 22, 23 della legge regionale sul paesaggio n. 24/98 e riportato in stralcio di seguito sì riscontrano le seguenti tipologie di vincolo:

In riferimento alla Tavola A si ricade nell’ambito del “Parchi, ville e giardini storici” per quanto concerne l’area dove si trovano le piante, e lambisce a sud-est tn “Paesaggio dell’insediamento storico diffuso”. Di conseguenza l’area ricade nell’ambito dell’art. 30 del PTPR della Regione Lazio, dove in tabella C, al punto 3.1, alla voce “alberature — aree di margine e di crinale” la norma regolamentare prevede “Conservazione e rafforzamento delle alberature esistenti. Non consentito l’abbattimento salvo casi di comprovata necessità”

In riferimento alla Tavola B l’area oggetto d’esame ricade nei vincolo delle aree di interesse archeologico già individuate — beni lineari con fascia di rispetto (art. 41).

Vincolo idrogeologico (RDL 3267/23 art.1) L’Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Roma con nota 1531 del 26.2.1970 ha individuato due vaste zone del territorio comunale sulle quali ha apposto il vincolo: la prima si estende a tutta la zona Est e Sud-Est esternamente al centro abitato di Palestrina; la seconda occupa per intero l’area a sud della frazione di Carchitti. Fonte Ceciliana In merito alla sorgente di acqua minerale, denominata “Ceciliano-Piagge”, individuata ai sensi dell’art.10 della lr n. 90 del 26.6.1980, è stata istituita la zona di protezione igienico-sanitaria e di protezione ambientale vincolante l’attività edilizia nell’area, con norme e prescrizioni descritte nella Delibera di Giunta Regionale n. 7410 del 10.9.1996.

  • Zone C7 – “Sottozona C7/1“. Questa zona comprende un unico ambito sito in località Villa Fiorentini 1, interessato da: • Bene d’insieme (cd058_052) Palestrina, Castel San Pietro Romano : Zona Monte Ginestro e Via Pedemontana; • Area di interesse archeologico già individuata (ml_0066); • Bene lineare, testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici (tl_0318); • Beni puntuali diffusi, testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e relativa fascia di rispetto di 100 metri (tp058_2411 e tp058_2419). La norma di tutela assegna a questa zona il Paesaggio Parchi, ville e giardini storici, in cui la tutela è volta al mantenimento e conservazione patrimonio naturale e culturale e architettonico storico. Dalla tabella delle azioni al punto 3 Uso residenziale, punto 3.3 costruzione di manufatti fuori terra o interrati (art. 3 DPR 380/01 lettera e.1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d del DPR 380/01, si evince che non è consentita alcuna edificazione. La predetta sottozona C7/1 non è compatibile con le norme di tutela; pertanto ai fini urbanistici manterrà la classificazione: Zona H Verde Pubblico del vigente PRG.

Piano regolatore generale Comune di Palestrina

Art. 18. Zona H Verde pubblico

Nelle aree destinate dal piano a verde pubblico è consentita la edificazione di attrezzature ed impianti nella misura corrispondente all’indice di edificazione territoriale di 0,01 mc/mq.
Nelle zone a verde pubblico attrezzato (con simbolo nei grafici) è consentita un’edificazione con indice territoriale non superiore a 0,05 mc/mq.

L’attuazione della zona a verde pubblico attrezzato ed impianti sportivi in località Villa Fiorentini è subordinata alla redazione di piano particolareggiato.

In merito alla DCC n.15 del 07/02/2013, il Comitato Regionale per il Territorio è del parere di CONFERMARE le considerazioni già espresse nel voto 202/2 del 19/07/2012, ossia che l’area in argomento mantenga l’originaria classificazione di Zona H – Verde Pubblico del vigente PRG. Resta inteso che l’Amministrazione Comunale possa riproporre variazioni idonee al suo fabbisogno qualora il Piano Territoriale venga modificato e le norme di tutela consentano varianti urbanistiche.

Con D.C.C. n. 16 del 07 febbraio 2013:

il Consiglio Comunale ha deliberato “Di adottare le controdeduzioni al parere espresso dal Comitato Regionale per il Territorio del Regione Lazio con Voto del 19 luglio 2012 numero 202/2, a norma dell’articolo 3 della legge 765 del 6 agosto 1967, sulla Zona C7/2 Ambito “Villa Fiorentini 2” con cui ha ritenuto di classificarlo ai fini urbanistici “Zona F – Servizi Pubblici del vigente PRG, non condividendo quanto dedotto si esprime il seguente parere: – di confermare la classificazione per l’ambito Villa Fiorentini 2 in Zona C7/2, così come previsto nella variante in argomento, alla luce delle osservazioni presentate al Piano Territoriale Paesistico Regionale approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 25 luglio 2008 e trasmesse alla Regione Lazio”.

Il deliberato comunale non recepisce le considerazioni del Comitato che in forza dei vincoli di natura paesaggistica e dei relativi gradi di tutela hanno inibito la proposta di variazione dell’ambito denominato Villa Fiorentini 2 da Zona F – Servizi Pubblici del vigente PRG a Zone C7 – “Sottozona C7/2”.

Nel merito analogamente a quanto detto precedentemente, è necessario rammentare che la predisposizione “delle osservazioni presentate al Piano Territoriale Paesistico Regionale”, dovendo essere ancora valutata e approvata dai competenti organi regionali, allo stato, non ha modificato i contenuti di detto Piano Territoriale.

In merito alla DCC n.16 del 07/02/2013, il Comitato Regionale per il Territorio è del parere di CONFERMARE le considerazioni già espresse nel voto 202/2 del 19/07/2012, ossia che l’area in argomento mantenga l’originaria classificazione di Zona F – Servizi Pubblici del vigente PRG. Resta inteso che l’Amministrazione Comunale possa riproporre variazioni idonee al suo fabbisogno qualora il Piano Territoriale venga modificato e le norme di tutela consentano varianti urbanistiche.